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Giornata mondiale contro la Violenza sulle Donne: abbiamo intervistato un Pubblico Ufficiale della Polizia di Stato della Questura di Torino.

Oggi, 25 Novembre 2014, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulla donna, abbiamo intervistato un Pubblico Ufficiale della Polizia di Stato della Questura di Torino della Divisione Anticrimine, più comunemente noto come Ufficio Minori e Stalking.

La delicatezza e la complessità della tematica hanno richiesto una rielaborazione dei dati informativi piuttosto lunga, ma il principale obiettivo è stato cercare di capire come venga affrontata, nel dettaglio, una denuncia inerente al maltrattamento e allo stalking della persona da parte delle Istituzioni Stato.  Stando ai dati del Novembre 2013, secondo cui sono state uccise 128 donne per mano dei partner o ex,  inziamo l’intervista.


1. Cosa può e deve fare una donna quando subisce violenza o l’ha subita?

Il primo ed indispensabile passo per essere ascoltate, aiutate e ottenere giustizia è DENUNCIARE in Questura ciò che è accaduto.  La violenza si risolve se esce dalle mura domestiche, per cui è necessario trovare il coraggio di affrontare il problema e chiedere aiuto alle Istituzioni. Solo e soltanto attraverso questo mezzo, la Polizia potrà iniziare un percorso di soccorso e di assistenza per la donna e nel caso, anche per la prole. Per poter gestire al meglio ogni singolo nucleo, è necessario che si crei una rete di supporto per la vittima che verrà seguita psicologicamente e aiutata dall’assistenza sociale: la Polizia non può risolvere nell’immediato il problema,  ma si spende a tutti i livelli, partendo innanzitutto dalla Legge, per garantire alla donna sicurezza e protezione con l’aiuto degli ospedali, degli assistenti sociali, delle strutture di accoglienza, degli psicologi e dei legali. Inoltre, la donna che denuncia ha diritto al GRATUITO patrocinio per il supporto legale e assistenza psicologica.

2. La violenza è un fattore che si presenta in tutti i contesti sociali o soltanto in alcuni? C’è un’età in cui si notano più casi oppure no? 

La violenza può colpire CHIUNQUE, in qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi contesto sociale ed economico. E’ una realtà estesa ad ogni fascia d’età e le donne che ne vengono maltrattate, spesso iniziano a subire abusi fin dalla tenera età, a livello fisico e-o psicologico.

3. Quali sono le domande più ricorrenti quando una donna denuncia violenza e-o stalking?

 La donna che subisce abusi viene privata della sua persona, umiliata e svuotata da qualsivoglia tipo di stimolo positivo, per cui si presenta debole e inerme e spaventata agli occhi di tutti. Essa trova il coraggio di reagire e di aiutarsi, nella maggior parte dei casi, quando è consapevole del fatto che i figli vedano le aggressioni fisiche a cui è sottoposta, sentano le oscenità verbali con cui viene denigrata dal partner o subiscano abusi. Una volta che lei denuncia chiede “tra quanto tempo lui verrà a conoscenza della mia denuncia?” , “quanto tempo ho per scappare?”.

4. Tutte le donne che subiscono violenza sono convinte di denunciare?

No. Tante donne si recano in Questura e vanno rassicurate poichè spesso e volentieri perchè temono le conseguenze:  di poter subire violenze più gravi, che le vengano tolti i figli e, nella peggiore delle ipotesi, essere uccise. Per cui le Istituzioni le fanno riflettere sul sentimento che le blocca che non corrisponde neanche lontanamente all’amore e che quindi è necessario liberarsene. La vittima pensa che il partner possa cambiare e giustifica le violenze subite dicendo che sono sporadiche, poichè prova un affetto incondizionato nei confronti del violento, soggiogata dalla paura e dal rifiuto di ciò che le accade. Il partner violento si nutre di questa condizione di angoscia della donna, per cui si sente invicibile tra le mura domestiche ed esercita il suo dominio.

5. La denuncia inerente a maltrattamenti può essere fatta solo dalla vittima o da chiunque?

No, può essere fatta da chiunque abbia visto violenza, abbia sentito e vissuto da vicino l’ambiente di terrore della vittima (esempio: gli inquilini dell’abitazione del nucleo in cui si verifica, i familiari, gli amici, i medici, gli insegnanti dei bambini...). Per quanto concerne il personale medico, vi è una grandissima collaborazione con la Questura e ogni medico ha l’obbligo di denunciare ciò che è accaduto alla paziente vittima di abusi laddove la sua prognosi vada dai venti (e oltre) giorni di guarigione.

6. La violenza è soltanto fisica? 

Assolutamente no. La violenza sulla donna può essere di quattro tipi: fisica, sessuale, economica e psicologica. La violenza fisica riguarda le percosse date a lei e eventualmente alla prole; la violenza sessuale concerne l’abuso non concesso del corpo della vittima; la violenza economica riguarda la gestione del patrimonio familiare unicamente da parte del violento che nella maggior parte dei casi sperpera il tutto in vizi personali, sfizi, concedendo alla donna soldi solo per i viveri;  la violenza psicologica è la più difficile da seguire e da soccorrere, poichè è sottile e va a distruggere mentalmente la psiche della vittima e si manifesta con insulti verbali, minacce, una manipolazione delle sue idee, della sua libertà, del suo essere se stessa.

7. Quali sono gli interventi normativi inerenti maltrattamento e stalking? 

La legge prevede diverse modalità di intervento. Il reato più grave previsto dalla legislazione italiana (art. 572 del Codice Penale) è il DELITTO DI MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI.

La legge 119 del 15/10/2013, detta in gergo Legge contro  il Femminicidio, prevede in caso di violenza domestica fisica, sessuale, economica e-o psicologica, la possibilità di AMMONIRE il violento. Il provvedimento di ammonimento è già stato applicato con efficacia dal 2009 ad oggi per quanto riguarda il reato di atti persecutori, detti in gergo Stalking (art. 612 bis del Codice Penale).
Nella FLAGRANZA del reato di maltrattamenti e atti persecutori è previsto l’ARRESTO OBBLIGATORIO ed è circostanza aggravante, prevista dall’art. 61, 11 quinquies del Codice Penale, quando vi è anche solo un minorenne che è testimone dei maltrattamenti.

La Legge contro il Femminicidio (119 del 15/10/2013 come sopra riportato) prevede: l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, come misura precautelare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, di chi è colto in flagranza anche dei delitti di maltrattamento in famiglia, percosse e lesioni personali in ambito di violenza domestica e atti persecutori.

“Diamo voce al silenzio, perchè la violenza nega l’esistenza”.

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Marta Palmieri
GDTO

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